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Il FAC-SIMILE della domanda è disponibile presso questa Presidenza Associazione Nazionale Onlus "Le Vittime del Dovere d'Italia"- richiedere direttamente a: info@levittimedeldovereditalia.it
VITTIME DEL SERVIZIO
APPARTENENTI A:
ESERCITO - MARINA MILITARE - AERONAUTICA
Chi può presentare l'istanza per il riconoscimento di
"Vittima del Servizio"
i superstiti del militare deceduto:
L'istanza può essere presentata dai familiari dei militari deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, cioè nell'espletamento di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali, ovvero:
Procedura
presentazione dell'istanza:
La domanda dovrà essere presentata dal beneficiario presso il Reparto ove presta o ha prestato servizio, ovvero presso la Prefettura ove risiede, che fornirà la necessaria assistenza, per l'inoltro al Ministero della Difesa.
a chi deve essere indirizzata
AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva
- II Reparto - 1^ Divisione
- Area Servizio " Speciali Benefici Assistenziali" - (SBA)
- Viale dell'Esercito n. 86 - (00143) = R O M A =
- Tel. 06517052080 - fax 06517052880 - e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it
Esito della richiesta
Il Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva concede con decreto (corredato dei mandati di pagamento) i benefici previsti (Speciale elargizione).
I decreti vengono trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione.
Conseguentemente tale Ufficio dispone l'accreditamento sul conto corrente bancario del richiedente, nel caso della speciale elargizione, e il pagamento da parte del Dipartimento del Tesoro competente;
Il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, nr. 104, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, nel termine,rispettivamente, di giorni 60 e 120 dalla data di comunicazione mediante notifica del decreto.
Decreto Legge 15 marzo 2010, n.66
(codice dell'ordinamento militare)
8-5-2010 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 106
PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
Art. 1905
Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
1. Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa un'elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo se la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo.
2. L'elargizione è corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell'ordine di priorità:
a) coniuge e figli;
b) figli, in mancanza del coniuge;
c) genitori;
d) fratelli e sorelle, se conviventi. Fermo restando il predetto ordine, nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. Se a causa degli incidenti indicati nel comma 1 deriva un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.
4. Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Le modalità di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento.
Art. 1906
Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace
1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, è attribuito il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1886.
2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio.
3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito.
( la legislazione di riferimento è visionabile nella sezione - Normative stesso sito )