Associazione Nazionale LE VITTIME DEL DOVERE D'ITALIA Onlus

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Vittime del Dovere

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Il FAC-SIMILE della domanda è disponibile presso questa Presidenza Associazione Nazionale Onlus "Le Vittime del Dovere d'Italia"- richiedere direttamente a: info@levittimedeldovereditalia.it

VITTIME DEL DOVERE
APPARTENENTI A:
- ESERCITO - MARINA - AERONAUTICA -

Chi può presentare l'istanza per il riconoscimento di "Vittima del dovere"

il militare ferito nell'adempimento del dovere:

L'istanza può essere presentata da coloro che abbiano subito un'invalidità permanente "in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto" per diretto effetto di ferite o se lo stesso si trovi in pensione e che abbia subito un'invalidità permanente durante l'attività di servizio a decorrere dal 01.01.1961- lesioni (art.563 legge 266/05) - infermità (art.564 legge 266/05) riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

i superstiti del militare deceduto:

L'istanza può essere presentata dai familiari dei militari deceduti in conseguenza dei medesimi eventi di cui sopra, ovvero: (legge 466/80 art.6)

  • coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento, ivi compresi i figli maggiorenni per i benefici di cui alla legge 206/2004;
  • figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

IN MANCANZA SE IL MILITARE E' CELIBE / NUBILE:

  • genitori;
  • fratelli e sorelle;
  • In assenza dei soggetti sopra indicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico, soggetti né parenti, né affini né legati da rapporti di coniugio che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi 3 anni precedenti l'evento e conviventi more uxorio.


Procedura

presentazione dell'istanza:
La domanda dovrà essere presentata dal beneficiario presso il Reparto ove presta o prestava servizio o risiede, che fornirà la necessaria assistenza, ovvero alla Prefettura di residenza, per l'inoltro al Ministero della Difesa. (D.p.r.243/06 art.3 )
a chi deve essere indirizzata:

  • ( Forze Armate)

AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva
- II Reparto - 1^ Divisione
- Area Servizio " Speciali Benefici Assistenziali" - (SBA)
- Viale dell'Esercito n. 86 - (00143) = R O M A =
- Tel. 06517052080 - fax 06517052880 - e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

  • ( Forze Armate ) - (Uranio Impoverito)

AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva
- II Reparto - 1^ Divisione
- Area Servizio "Speciali Benefici Assistenziali Esposizioni Nocive" (SBAEN)
- Viale dell'Esercito n. 186 - (00143 ) = R O M A =
- Tel. 06517052990 - fax 06517052888 - e-mail: sbaen@previmil.difesa.it

Esito della richiesta

  • Positivo:

Il Ministero della Difesa- Direzione Generale delle Pensioni Militari concede con decreto (corredato dei mandati di pagamento) i benefici previsti (Speciale elargizione e/o Assegno vitalizio). I decreti vengono trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione. Conseguentemente tale Ufficio dispone l'accreditamento sul conto corrente bancario del richiedente, nel caso della speciale elargizione, e il pagamento da parte del Dipartimento del Tesoro alla residenza dell'interessato nel caso degli assegni;

Negativo:
Il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, nr. 104, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, nel termine,rispettivamente, di giorni 60 e 120 dalla data di comunicazione mediante notifica del decreto.

Decreto Legge 15 marzo 2010, n.66
(codice dell'ordinamento militare)
8-5-2010 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 106


SEZIONE III
PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO,
DELLA CRIMINALITA' E DEL DOVERE
Art. 1904
Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere


1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.

( la legislazione di riferimento è visionabile nella sezione - Normative stesso sito )

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