Associazione Nazionale LE VITTIME DEL DOVERE D'ITALIA Onlus

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Vittime Criminalità & Terrorismo

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Il FAC-SIMILE della domanda è disponibile presso questa Presidenza Associazione Nazionale Onlus "Le Vittime del Dovere d'Italia"- richiedere direttamente a: info@levittimedeldovereditalia.it

VITTIME DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEL TERRORISMO
APPARTENENTI A :
- ESERCITO - MARINA - AERONAUTICA -

Chi può presentare l'istanza per il riconoscimento di
" Vittima della Criminalità Organizzata o del Terrorismo "


il militare ferito nell'adempimento del dovere:
L'istanza può essere presentata da coloro che abbiano subito un'invalidità permanente in servizio e in attività di servizio o se lo stesso si trovi in pensione e che abbia subito un'invalidità permanente durante il servizio e in attività di servizio per effetto di ferite o lesioni, di qualsiasi entità o grado, evento avvenuto dentro o fuori dai confini nazionali a decorrere dal 01.01.1961, in conseguenza di atti di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, anche in conseguenza di operazioni di prevenzione o repressione dei suddetti fatti delittuosi;

i superstiti del militare deceduto:
L'istanza può essere presentata dai familiari dei militari deceduti in conseguenza dei medesimi eventi di cui sopra, ovvero: (legge 466/80 art. 6 )

  • coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento, ivi compresi i figli maggiorenni per i benefici di cui alla legge 206/2004;
  • figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

IN MANCANZA SE IL MILITARE E' CELIBE / NUBILE:

  • genitori;
  • fratelli e sorelle;
  • In assenza dei soggetti sopra indicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico, soggetti né parenti, né affini né legati da rapporti di coniugio che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi 3 anni precedenti l'evento e conviventi more uxorio.


Procedura

presentazione dell'istanza:
La domanda dovrà essere presentata dal beneficiario presso il Reparto ove presta servizio, che fornirà la necessaria assistenza, ovvero presso la Prefettura di residenza per l'inoltro al Ministero della Difesa.

a chi deve essere indirizzata:
AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva
- II Reparto - 1^ Divisione
- Area Servizio " Speciali Benefici Assistenziali" - (SBA)
- Viale dell'Esercito n. 86 - (00143) = R O M A =
- Tel. 06517052080 - fax 06517052880 - e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

Esito della richiesta

  • Positivo:

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari concede con decreto (corredato dei mandati di pagamento) i benefici previsti (Speciale elargizione e/o Assegno vitalizio).
I decreti vengono trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione.
Conseguentemente tale Ufficio dispone l'accreditamento sul conto corrente bancario del richiedente, nel caso della speciale elargizione, e il pagamento da parte del Dipartimento del Tesoro alla residenza dell'interessato, nel caso degli assegni;

  • Negativo:

Il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, nr. 104, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, nr.1199, nel termine,rispettivamente, di giorni 60 e 120 dalla data di comunicazione mediante notifica del decreto.

Decreto Legge 15 marzo 2010, n.66
(codice dell'ordinamento militare)
8-5-2010 Supplemento ordinario n. 84/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 106

SEZIONE III
PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO,
DELLA CRIMINALITA' E DEL DOVERE
Art. 1904

Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere


1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.

( la legislazione di riferimento è visionabile nella sezione - Normative stesso sito )

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